Cumulo di domande separazione e divorzio.

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Come e quando si può proporre il cumulo di domande di separazione e di divorzio ? Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre abche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande queste connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale. Art. 473 bis.49 1° comma C.P.C.

Art. 473 bis.49 2° e 3° comma C.P.C. Se il giudizio di separazione e quello di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio sono proposti tra le stesse parti davanti a giudici diversi, si applica l'articolo 40. In presenza di figli minori, la rimessione avviene in favore del giudice individuato ai sensi dell'art. 473 bis.11 1° comma c.p.c.

Se i procedimenti di cui al secondo comma pendono davanti allo stesso giudice, si appplica l'art. 274 c.p.c.

Art 473 bis.49 4 comma C.P.C. La sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti.

Quali documenti occorre allegare al ricorso: 1. Estratto di Matrimonio (rilasciato dal Comune del luogo di celebrazione) 2. Certificato di residenza di entrambi i coniugi uso separazione 3. Stato di famiglia di entrambi i coniugi uso separazione; 4. Le dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi 3 anni nonchè la documentazione richiesta dagli artt. 473 bis.12 e 473 bis.47 C.P.C. In particolare, riguardo ai procedimenti relativi ai minori, ai sensi dell'art. 473 bis.12 C.P.C., al ricorso è allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute. 5. Pagamento del Contributo Unificato di € 43

Tariffe. Le tariffe variano in ordine alla complessità delle vicende trattate e così in ordine all'eventuale negoziazione delle condizioni di separazione e di divorzio con il legale che dovesse assistere l'altro coniuge. Così si specifica che gli onorari professionali sono al netto delle Spese Generali del 15 %, delle Spese Occorse, della Cassa Forense 4 % e del Contributo Unificato.

Come contattarci ? Telefonando in studio allo 06.8413654 si può chiedere un appuntamento o comunque ricevere prime informazioni a riguardo o chiedere chiarimenti qualora non essendoci l'accordo tra i coniugi è necessario procedere con la presentazione del ricorso in via giudiziale.

Altrimenti

  • Separazione Consensuale

    Separazione personale dei coniugi su domanda congiunta (Art. 473 bis.51 CPC nuovo rito).
    Cosa occorre fare quando venendo meno la comunione materiale e spirituale l'unione coniugale entra in crisi ma comunque vi è accordo sulla separazione e sulle condizioni della stessa ?

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  • Divorzio Congiunto

    Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio su domanda congiunta (Art. 473 bis.51 CPC nuovo rito).
    Cosa occorre fare quando è passato il tempo previsto dalla Legge e vi è volonta concorde tra i coniugi in ordine al divorzio e alle sue condizioni ?

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  • Modifica e Revoca delle Condizioni

    Come e Quando chiedere l'aumento, la diminuizione o la revoca dell'Assegno di Mantenimento, e/o la Revoca dell'Assegnazione della Casa Familiare, e/o la Modifica delle modalità di Affidamento dei Figli Minori.

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