con Divorzio - Tariffe e Costi - Roma Nord

Divorzio Domanda Congiunta.

Cosa occorre fare quando si è legalmente separati ed è passato il tempo previsto dalla Legge a decorrere dall'udienza presidenziale e vi è volontà; concorde tra i coniugi in ordine al divorzio e alle sue condizioni ?

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Cosa è e quando si può proporre la domanda  congiunta di divorzio ? Il cosiddetto divorzio (scioglimento del matrimonio civile o cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario) a domanda congiunta è quello che viene richiesto con un unico atto firmato da entrambi i coniugi  e ha come presupposto la volontà univoca e congiunta dei coniugi stessi su come gestire il divorzio (condizioni di affidamento dei figli, decisioni economiche, o altre questioni). La domanda può essere presentata quando si è oramai legalmente separati ed è decorso il termine previsto dalla comparizione personale dei coniugi avvenuta all'udienza presidenziale, o diversamente in tutti gli altri restanti casi tassativamente previsti dall'art. 3 della Legge 898/1970,c.d. Legge Divorzile.

Come si propone la domanda congiunta di divorzio ? La domanda Congiunta di Divorzio ai sensi degli artt. 473 bis.47 e 473 vis.51 C.P.C. si propone con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'una o dell'altra parte.Mediante il deposito del ricorso sottoscritto anche dalle parti, contenete le indicazioni di cui all'art. 473 bis.12 c.p.c. si chiede al Presidente del Tribunale adito di fissare l'udienza per la comparizione delle parti di fronte al Giudice Relatore.

Sentenza di Divorzio. In forza all'art. 473 bis.51 comma 4 C.P.C. (nuovo rito - riforma Cartabia) il collegio provvede con sentenza con il quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti.

(altrimenti) Mediante la Conclusione di una Convenzione di Negoziazione Assistita nei casi e nelle modalità previste. In tal caso, comunque, ciascun coniuge deve essere assistito da un proprio avvocato

Quali documenti occorre allegare al ricorso: 1. Estratto di Matrimonio (rilasciato dal Comune del luogo di celebrazione) 2. Certificato di residenza di entrambi i coniugi uso separazione 3. Stato di famiglia di entrambi i coniugi uso separazione; 4. Le dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi 3 anni nonchè la documentazione richiesta dagli artt. 473 bis.12 e 473 bis.47 C.P.C. In particolare, riguardo ai procedimenti relativi ai minori, ai sensi dell'art. 473 bis.12 C.P.C., al ricorso è allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute. 5. Pagamento del Contributo Unificato di € 43

Tariffe. Le tariffe variano in ordine alla complessità delle vicende trattate e così in ordine all'eventuale negoziazione delle condizioni di divorzio con il legale che dovesse assistere l'altro coniuge. Per gli accordi  di divorzio già interamente predisposti dai coniugi si applicano tariffe inferiori.

Come contattarci ? Telefonando in studio allo 06.8413654 si può chiedere un appuntamento o comunque ricevere prime informazioni a riguardo o chiedere chiarimenti qualora non essendoci l'accordo tra i coniugi è necessario procedere con la presentazione del ricorso in via giudiziale.

Le Tariffe sono al netto delle Spese Generali del 15 %, delle Spese Occorse, della Cassa Forense 4 %, dell'Iva 22 % e del Contributo Unificato di € 43.

Altrimenti

  • "Divorzio Breve" ex art. 473 bis.49

    Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
    A seguito della novità processuale inserita dalla Riforma Cartabia, dal 1 marzo del 2023, le parti già negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questo connesse.

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  • Divorzio Giudiziale

    Cosa occorre fare quando si è legalmente separati ed è ormai passato il tempo previsto dalla Legge vigente e non vi è volontà concorde tra i coniugi in ordine al divorzio e/o alle sue condizioni ?

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  • Modifica e Revoca delle Condizioni

    Art 473 bis.47 e ss.Nuovo Rito CPC. Se su domanda congiunta (Art. 473 bis.51 CPC nuovo rito).
    Come e Quando chiedere l'aumento, la diminuizione o la revoca dell'Assegno di Mantenimento, e/o la Revoca dell'Assegnazione della Casa Familiare, e/o la Modifica delle modalità di Affidamento dei Figli Minori.

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Pagina Informativa della Studio Legale dell'Avv. Umberto Ciauri
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