Cosa occorre fare quando si è legalmente separati ed è ormai passato il tempo previsto dalla Legge vigente e non vi è volontà concorde tra i coniugi in ordine al divorzio e/o alle sue condizioni ?
Divorzio Giudiziale.
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Cosa è e quando si può proporre la domanda di divorzio ? La crisi familiare quando assume carattere di irreversibilità, può sfociale nel divorzio (va comunque avvertito che il termine divorzio, pur essendo ormai di uso comune, non è mai utilizzato nella Legge n. 898/1970), con cui viene meno con effetti non retroattivi un valido vincolo matrimoniale e, con esso, i doveri scaturenti dal matrimonio, e cessano inoltre gli effetti civili del matrimonio concordatario, nella permanenza del vincolo religioso, che continua ad essere indissolubile. Le fattispecie previste per ottenere lo scioglimento del matrimonio o la dichiarazione degli effetti civili sono tassative e sono espressamente indicate dall'art. 3 L. n.898/1970. Il Divorzio conseguente la separazione personale dei coniugi è sicuramente l'ipotesi più frequente nella pratica. In tal caso, è tuttavia necessario al fine della presentazione della relativa domanda (presso il Tribunale competente) che la separazione duri da almeno 6 Mesi o 12 Mesi (a seconda dei casi previsti dalla Legge Vigente) ininterrotti e consecutivi dalla comparizione personale dei coniugi avvenuta davanti al Presidente del Tribunale (nel procedimento di separazione), durante i quali non deve essere ripresa la convivenza, né deve essersi verificata alcuna riconciliazione tale da fare ritenere temporaneamente ricostituita la comunione materiale e spirituale dei coniugi.
Come si
propone la domanda di Divorzio ? Ai sensi dell'Art. 473-bis.12 la domanda si propone con ricorso che contiene:
a) l’indicazione dell’ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta;
b) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale dell’attore e del convenuto, nonché dei figli comuni delle parti se minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave, e degli altri soggetti ai quali le domande o il procedimento si riferiscono;
c) il nome, il cognome e il codice fiscale del procuratore, unitamente all’indicazione della procura;
d) la determinazione dell’oggetto della domanda;
e) la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda, con le relative conclusioni;
f) l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione.
Il ricorso deve altresì indicare l’esistenza di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse. Ad esso è allegata copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in tali procedimenti.
In caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso sono allegati:
a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.
Quale è il Giudice Competente ?
Art. 473-bis.47 C.P.C. (Competenza per territorio)
Per le domande di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile
e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché per quelle di modifica delle relative condizioni, è competente il tribunale individuato ai sensi dell'articolo 473 bis 11, primo comma. In mancanza di figli minori, è competente il tribunale del luogo di residenza del convenuto. In caso di irreperibilità o residenza all'estero del convenuto, è competente il tribunale del luogo di residenza dell'attore o, nel caso in cui l'attore sia residente all'estero,
qualunque tribunale della Repubblica.
Art. 473-bis.11 C.P.C. Per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore,
e' competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale.
I
Provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.50 C.P.C..
Il giudice, quando adotta i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'articolo 473 bis 22, primo comma, indica
le informazioni che ciascun genitore è tenuto a comunicare all'altro e può formulare una proposta di piano genitoriale
tenendo conto di quelli allegati dalle parti. Se queste accettano la proposta, il mancato rispetto delle condizioni previste
nel piano genitoriale costituisce
comportamento sanzionabile ai sensi dell'articolo 473 bis 39.
Tariffe. Le tariffe variano in ordine alla complessità delle vicende trattate e alla durata del procedimento di divorzio. Preventivo prima del Conferimento dell'incarico professionale.
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