Modifica e Revoca delle Condizioni

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E' possibile cambiare le condizioni della separazione e del divorzio una volta stabilite ? Si è possibile, ma solamente se sono sopravvenuti giustificati motivi.

Come  si propone la domanda di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio o della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio? Ai sensi dell'Art. 473-bis.12 la domanda si propone con ricorso che contiene: a) l’indicazione dell’ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta; b) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale dell’attore e del convenuto, nonché dei figli comuni delle parti se minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave, e degli altri soggetti ai quali le domande o il procedimento si riferiscono; c) il nome, il cognome e il codice fiscale del procuratore, unitamente all’indicazione della procura; d) la determinazione dell’oggetto della domanda; e) la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda, con le relative conclusioni; f) l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione.

Il ricorso deve altresì indicare l’esistenza di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse. Ad esso è allegata copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in tali procedimenti.

In caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori, al ricorso sono allegati: a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali; c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.

Nei procedimenti relativi ai minori, al ricorso è allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.

Quale è il Giudice Competente ? Art. 473-bis.47 C.P.C. (Competenza per territorio) Per le domande di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché per quelle di modifica delle relative condizioni, è competente il tribunale individuato ai sensi dell'articolo 473 bis 11, primo comma. In mancanza di figli minori, è competente il tribunale del luogo di residenza del convenuto. In caso di irreperibilità o residenza all'estero del convenuto, è competente il tribunale del luogo di residenza dell'attore o, nel caso in cui l'attore sia residente all'estero, qualunque tribunale della Repubblica.

Art. 473-bis.11 C.P.C. Per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, e' competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale.

Tariffe. Le tariffe variano in ordine alla complessità delle vicende trattate e alla durata del procedimento. Preventivo prima del conferimento dell'incarico professionale.Le Tariffe sono al netto delle Spese Generali del 15 %, delle Spese Occorse, della Cassa Forense 4 %, dell'Iva 22 % e del Contributo Unificato di € 43 su Domanda Congiunta, altrimenti il Contributo Unificato è di € 98..

Come contattarci ? Telefonando in studio allo 06.8413654 si può chiedere un appuntamento o comunque ricevere prime informazioni  riguardo alle singole questioni che si dovranno affrontare nel corso del procedimento.

Altrimenti

  • Divorzio Congiunto

    Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio su domanda congiunta (Art. 473 bis.51 CPC nuovo rito).
    Cosa occorre fare quando è passato il tempo previsto dalla Legge e vi è volonta concorde tra i coniugi in ordine al divorzio e alle sue condizioni ?

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  • "Divorzio Breve" ex art. 473 bis.49


    Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
    A seguito della novità processuale inserita dalla Riforma Cartabia, dal 1 marzo del 2023, le parti già negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questo connesse.

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  • Divorzio Giudiziale

    Cosa occorre fare quando si è legalmente separati ed è ormai passato il tempo previsto dalla Legge vigente e non vi è volontà concorde tra i coniugi in ordine al divorzio e/o alle sue condizioni ?

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